Accesso civico

Accesso Civico 

Accesso civico semplice (art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016)

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Esclusivamente per l’istituto dell’Accesso civico, come previsto dal D. Lgs 33/2013 Art. 5 comma 4, nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3”.

Regolamento rimborso costi

modulo_accesso_civico   (formato .doc)

Accesso civico generalizzato       FOIA (Freedom of Information Act)

Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – Art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

– La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
– L’Amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente dell’Ufficio che detiene il dato oppure il documento che costituisce oggetto della richiesta, utilizzando il modulo allegato.

Se l’Ufficio responsabile del procedimento è un ufficio dell’Amministrazione centrale, vai all’organigramma del MIUR per individuare l’ufficio competente.
La richiesta può essere inviata tramite: posta ordinaria all’indirizzo dell’Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Viale Trastevere 76/A, 00151 ROMA; all’indirizzo e-mail dell’Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o all’indirizzo mail dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@istruzione.it

Se l’Ufficio responsabile del procedimento è  l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio la richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite posta ordinaria oppure tramite posta elettronica.
I recapiti e gli indirizzi di posta elettronica degli Uffici dell’USR Lazio sono presenti nell’organigramma.
In alternativa, è possibile scrivere a urp.telematico@istruzione.it con il seguente oggetto: Accesso civico generalizzato ed allegare il modulo

Se l’Ufficio responsabile del procedimento è  l’Ufficio VI A.T. di Roma la richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite posta ordinaria oppure tramite posta elettronica all’indirizzo accessogeneralizzato.roma@istruzione.it   con il seguente oggetto: Accesso civico generalizzato ed allegare il modulo

Scarica il modulo_di_richiesta   di accesso civico generalizzato.

I Responsabili
I Responsabili dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza del MIUR dell’amministrazione centrale e periferica.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (DM del 24/01/2014 – notificato con nota prot. n. 2155 del 29/01/2014) all’indirizzo mail: accessocivico@istruzione.it

Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’Amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’Amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

 

Link al sito del MIUR : Accesso civico